Riforma del processo civile: nostri subemendamenti per riduzione contenzioso
Richetti e Iorio: "Gli emendamenti puntano ad apportare modifiche alla disciplina dell’arbitrato per consentirne un’agevole applicazione nelle controversie societarie".
Abbiamo depositato i subemendamenti al testo di riforma del processo civile della Ministra Cartabia. Gli emendamenti puntano ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina dell’arbitrato per consentirne un’agevole applicazione nelle controversie societarie ed in particolare nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l’insuccesso della mediazione stessa.
Prevediamo poi, sempre in materia di arbitrato, agevolazioni fiscali, come credito di imposta, in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all’arbitrato ed al difensore. E ancora, la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui si è detto, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare, ad esempio con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.
Per la fase di cognizione occorrerebbe eliminare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in tutte le cause ordinarie di primo grado, salvo le cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico; bisogna inoltre prevedere un dies ad quem perentorio entro il quale il giudice fissi la prima udienza.
In appello si prevede la figura del giudice monocratico per le cause di valore non superiore a 50 mila euro. Più in generale, inoltre, si consente all’esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere.
Riguardo, inoltre, ai cosiddetti abusi del processo, occorrerebbe sanzionare chi abusa del processo civile, prevedendo che la liquidazione, anche d’ufficio, del danno da lite temeraria sia commisurata al valore del procedimento, dando al giudice il potere di modularlo in aumento o in diminuzione, entro certi limiti, in considerazione della qualità delle parti, della durata del giudizio, della temerarietà della difesa e di ogni altra circostanza.
Inoltre, lo stesso trattamento va riservato, in sede di esecuzione forzata, al debitore che con la sua condotta abbia ostacolato, rallentato o reso più onerosa la procedura esecutiva. In questo caso, lo stesso giudice dell’esecuzione pone a carico del debitore, anche d’ufficio, una somma, commisurata al valore del credito per cui si è proceduto esecutivamente, da versare al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti, prelevandola dal ricavato dell’espropriazione forzata o computandola ai fini dell’eventuale assegnazione. Questa somma va commisurata ai costi sostenuti per precedenti tentativi di esecuzione non andati a buon fine, al tempo occorso per il soddisfacimento del credito e ad ogni altro elemento che il giudice ritenga opportuno valutare.
Sanzionare l’abuso di posizioni giuridiche soggettive sostanziali, facendo ricorso alla liquidazione dei danni punitivi a favore, ad esempio, del contraente adempiente - in caso di inadempimento contrattuale doloso - del creditore - in caso di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria – oppure del lavoratore - in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro – oppure ancora del coniuge e/o della prole - in caso di inosservanza dolosa degli obblighi familiari da parte dell’altro coniuge separato e divorziato.
In materia di accesso alla giustizia si introducono agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o della dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, compreso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi. Si tratta di miglioramenti importanti all’impianto Cartabia, frutto dell’analisi del gruppo giustizia civile di Azione coordinato da Rita Iorio.
Nessuna modifica di singole norme processuali tuttavia, potrà ottenere i risultati sperati di ridurre la durata abnorme dei processi civili, se non si avrà la capacità di individuare le giuste soluzioni anche di organizzazione amministrativa degli uffici, di formazione di nuovo personale di Cancelleria, di una vera riorganizzazione di ruolo e funzioni della magistratura onoraria, di immissione in ruolo di nuovi magistrati, se non si muoverà verso una piattaforma unica di processo telematico che serva per il processo civile, penale e amministrativo, se i fondi che il bilancio dello Stato attribuisce alla amministrazione della Giustizia non saranno attribuiti ad un unico potere decisionale e non "spacchettati" come accade ora tra vari Ministeri. I Fondi europei in arrivo sono una occasione irripetibile e da non perdere. Di questi tempi non condividiamo la minaccia dello stato di agitazione paventato da una parte dell’avvocatura, per protestare contro il testo Cartabia, poiché finirebbe per ricadere interamente sui cittadini. Occorre invece, in tempi rapidi, consentire a tutti i Tribunali e Corti di Appello del Paese di riprendere a pieno ritmo lo svolgimento dei procedimenti civili per il bene dei cittadini e del corretto lavoro delle imprese.
Matteo Richetti e Rita Iorio, responsabile gruppo giustizia civile.