Il “nostro” emendamento sullo Ius Scholae

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Durante l’estate, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ha dichiarato che “è un diritto sacrosanto ottenere la cittadinanza italiana attraverso la formazione e lo studio“, sottolineando quindi la necessità di modificare i criteri per concedere la cittadinanza ai giovani che frequentano le scuole italiane.

Sebbene la proposta di Azione preveda la cittadinanza al termine di un ciclo scolastico di cinque anni, abbiamo proposto di discutere la proposta sulla cittadinanza di Forza Italia, presentando un emendamento che propone di far diventare cittadino italiano chi ha frequentato per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione.

Nonostante il nostro tentativo di venir incontro ad una proposta presentata da Forza Italia, abbiamo tristemente constatato il fatto che non vi fosse nessuna reale intenzione di portare avanti la proposta.

Di seguito il testo dell’emendamento:

All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».