È arrivato il momento di riformare davvero il processo civile
Emendamento
Art. 2
Al comma 1, sopprimere la lettera d).Emendamento
Art. 2
Al comma 1, sopprimere la lettera e).Emendamento
Art. 3
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:- al comma 1, lettera b) eliminare i numeri da 2) a 8);
- al comma 1, lettera c) eliminare il numero 1);
- al comma 1, lettera d) eliminare i numeri 1), 2) e 4);
- al comma 1, eliminare la lettera e).
Emendamento
Art. 4
Sostituire l’articolo con il seguente:"Art. 4 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in tutte le cause ordinarie di primo grado, salvo le cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;
b) prevedere che tutte le attività per le quali non sia necessaria la presenza delle parti vengano svolte da remoto, ovvero con trattazione scritta attraverso deposito telematico;
c) fissare un dies ad quem perentorio entro il quale il Giudice debba fissare la prima udienza. Per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso;
d) conservare il principio dello snellimento e celerità delle procedure, mantenendo lo schema generale del ricorso d'urgenza, all'interno del quale possono essere assorbite le cause che richiedono accertamento sommario iniziale e pronta spedizione e il ricorso per decreto ingiuntivo;
e) consentire all’esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;
f) estendere l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda, dimezzando il termine a comparire di cui all’articolo 660 del codice di procedura civile;
g) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi".
Emendamento
Art. 6
Sostituire l’articolo con il seguente:"Art. 6 (Giudizio di appello)
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di procedura civile;
b) prevedere la presenza di un giudice monocratico in appello per le controversie di valore fino a 20 mila euro.".
Emendamento
Art. 8
Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere in fine: “come determinato dall’esperto nella relazione di stima ovvero, se diverso, con l’accordo di tutti i creditori.”.Emendamento
Art. 8
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).Emendamento
Art. 8
Al comma 1, lettera b), numero 8) sostituire la parola: “o” con la seguente: “e”.Emendamento
Art. 9
Sopprimere l’articolo 9.
Emendamento
Art. 10
Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente paragrafo: “nel caso di beni immobili, l’attore deve produrre con l’atto introduttivo l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione effettuate nei venti anni anteriori alla notifica dell’atto introduttivo; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;”.
Emendamento
Art. 10
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: “una o più parti,” inserire le seguenti: “preventivamente decidendo anche in ordine alla comoda divisibilità o meno dei beni,”.Emendamento
Art. 10
Al comma 1, lettera f) dopo le parole “sul diritto alla divisione” aggiungere le seguenti: “o sulla divisibilità del bene,”.Emendamento
Art. 10
Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: “un professionista,” con le seguenti: “un notaio o ad un avvocato,”.Emendamento
Art. 10
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: “il professionista possa” inserire le seguenti: “, nel caso in cui sia accertata la non comoda divisibilità del bene o nel caso vi sia una domanda congiunta di tutti i condividenti,”.Emendamento
Art. 10
Al comma 1, sopprimere la lettera i).Emendamento
Art. 11
Sostituire l’articolo con il seguente:"Art. 11 (Arbitrato)
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina dell’arbitrato per le controversie societarie ed in particolare nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l’insuccesso della mediazione stessa;
b) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all’arbitrato ed al difensore;
c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare ad esempio con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.".
Emendamento
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera d).Emendamento
Art. 12
Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: “e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese”. Matteo Richetti, Senatore. Rita Iorio, coordinatrice Gruppo di lavoro sulla Giustizia Civile.