Processo penale, lo Stato paghi le spese di chi viene assolto
La lettera di Enrico Costa al Ministro Bonafede.
Gentile Ministro, come le ho anticipato nei giorni scorsi, insieme ai collegi di Azione e +Europa ho presentato un emendamento alla legge di bilancio che confido possa essere accolto dal Governo e da un’ampia base parlamentare. Sono ottimista perché si tratta di un’idea di buonsenso, sganciata da ogni profilo ideologico. Proponiamo che nel processo penale, in caso di proscioglimento o di assoluzione con formula piena, le spese legali non restino a carico dell’imputato, ma siano ristorate – entro certi limiti – dallo Stato. Da quello Stato che ha esercitato la propria pretesa punitiva, sottoponendo la persona al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo. Oggi, chi riesce a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o l’insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale, non solo deve sopportare il peso del processo (che di per sé è una pena), ma anche quello delle spese necessarie per difendersi. E questo non è giusto. E non è considerato giusto in 28 Stati in cui sono previste, pur con accezioni diverse, forme di ristoro delle spese legali a beneficio del soggetto assolto con una formula ampiamente liberatoria (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria).
Nel processo civile il pagamento delle spese di giustizia segue la regola della soccombenza. Nel vigente sistema penale, prevedere la diffusione delle spese processuali per l’imputato assolto con formula piena, sarebbe rispettoso di principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Il principio enunciato dell’articolo 2, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o “farli pagare” indebitamente. L’articolo 24, che definisce il diritto di agire e difendersi in giudizio un diritto fondamentale, un tratto caratterizzante della nostra forma di Stato, il quale non può tollerare di essere “tassato” o condizionato in maniera irragionevole. L’articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, il quale mostra con ogni evidenza i suoi limiti laddove l’imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un’ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende.
L’articolo 111, relativo ai diritti e alle situazioni giuridiche che nel complesso delineano il giusto processo e precludono la persistente vigenza di questo “privilegio della parte pubblica”. Questa “eccezionalità” del processo penale appare del tutto priva di ragionevolezza e quindi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Non si comprende, infatti, perché la parte pubblica, ove soccombente, non possa essere chiamata a rifondare le spese processuali, almeno nel caso di assoluzione con una formula ampiamente liberatoria. Come potrà osservare, signor Ministro, si tratta di una proposta di equità, costituzionalmente fondata, senza accenti ideologici, presentata da forza politiche di opposizione in chiave costruttiva. Siamo certi che potrà prenderla in considerazione. Sarebbe un gesto molto significativo.
Di Enrico Costa.